TITOLO I - PRINCIPI COMUNI›CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
Finalità
Testo dell'articolo
1.
Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123(N), per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all’ articolo 117 (N) della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2.
In relazione a quanto disposto dall’ articolo 117 (N), quinto comma, della Costituzione e dall’articolo 16, comma 3, della Legge 4 febbraio 2005, n. 11(N), le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e Province autonome, si applicano, nell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle Province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell’ articolo 117 (N), terzo comma, della Costituzione.
3.
Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196(N).
Richiamato da
- Art. 8 c. 2 — Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
- Art. 11 c. 2 — Attività promozionali
- Art. 11 c. 7 — Attività promozionali
- Art. 46 c. 6 — Prevenzione incendi
- Art. 71 c. 5 — Obblighi del datore di lavoro
- Art. 74 c. 1 — Definizioni
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.