TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI›CAPO III - SANZIONI
ART. 158
Sanzioni per i coordinatori
Testo dell'articolo
1.
Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell’ articolo 91 , comma.
2.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:
- con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell’ articolo 92 , comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;
- con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione dell’ articolo 92 , comma 1, lettera d).
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.