TITOLO VIII - AGENTI FISICI›CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
ART. 194
Misure per la limitazione dell’esposizione
Testo dell'articolo
1.
Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l’adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:
- adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
- individua le cause dell’esposizione eccessiva;
- modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.
Richiamato da
- Art. 198 c. 1 — Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.