TITOLO VIII - AGENTI FISICICAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
ART. 197

Deroghe

In vigore4 commi1 sanzione collegata

Testo dell'articolo

1.
Il datore di lavoro può richiedere deroghe all’uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l’utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.
2.
Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall’organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.
3.
La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dall’intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l’intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
4.
Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione Europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

Cosa si rischia

Art. 219 c. 2 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 3 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.