TITOLO VIII - AGENTI FISICI›CAPO III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
ART. 201
Valori limite di esposizione e valori d’azione
Testo dell'articolo
1.
Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione.
- per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s; 2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, è fissato a 2,5 m/s.
- per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s; 2) il valore d’azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s.
2.
Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.
Richiamato da
- Art. 202 c. 5 — Valutazione dei rischi
- Art. 306 c. 3 — Disposizioni finali
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.