TITOLO II - LUOGHI DI LAVOROCAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 62

Definizioni

In vigore2 commi

Testo dell'articolo

1.
Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
2.
Le disposizioni di cui al presente Titolo non si applicano:
  1. ai mezzi di trasporto;
  2. ai cantieri temporanei o mobili;
  3. alle industrie estrattive;
  4. ai pescherecci
  5. ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.

Richiamato da

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.