TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALICAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
ART. 174

Obblighi del datore di lavoro

In vigore3 commi1 sanzione collegata

Testo dell'articolo

1.
Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’ articolo 28 , analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
  1. ai rischi per la vista e per gli occhi;
  2. ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;
  3. alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2.
Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
3.
Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all’ articolo 173 , in conformità ai requisiti minimi di cui all’ ALLEGATO XXXIV .

Cosa si rischia

Art. 178 c. 1 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 2 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo

Richiamato da

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.