TITOLO VIII - AGENTI FISICICAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
ART. 210-BIS

Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

In vigore1 comma

Testo dell'articolo

1.
Ai sensi di quanto previsto all’ articolo 184 , comma 1, lettera b), il datore di lavoro garantisce, inoltre, che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo: a. agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione; b. alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico; c. alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.

Richiamato da

  • Art. 208 c. 4 — Valori limite di esposizione e valori d’azione
  • Art. 208 c. 5 — Valori limite di esposizione e valori d’azione
  • Art. 208 c. 6 — Valori limite di esposizione e valori d’azione
  • Art. 210 c. 3 — Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
  • Art. 210 c. 5 — Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.