TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSECAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTOSEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
ART. 249

Valutazione del rischio

In vigore4 commi1 sanzione collegata1 modifiche

Testo dell'articolo

1.
Nella valutazione di cui all’ articolo 28 , il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
2.
Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250 , 251, comma 1, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività:
  1. brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
  2. rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
  3. incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
  4. sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
3.
Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.
4.
La Commissione consultiva permanente di cui all’ articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la

Cosa si rischia

Art. 262 c. 1

Arresto da tre a sei mesi · ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euroPer la violazione del comma 1 ricavato dal testo

Come è cambiato

  1. Commento personale: dalla lettura dell’articolo non si ravvisano norme od obblighi di competenza del preposto TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.

Richiamato da

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.