TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSECAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTOSEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
ART. 250

Notifica

In vigore4 commi2 sanzioni collegate

Testo dell'articolo

1.
Prima dell’inizio dei lavori di cui all’ articolo 246 , il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.247
2.
La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
  1. ubicazione del cantiere;
  2. tipi e quantitativi di amianto manipolati;
  3. attività e procedimenti applicati;
  4. numero di lavoratori interessati;
  5. data di inizio dei lavori e relativa durata;
  6. misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.
3.
Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e.
4.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

Cosa si rischia

Art. 262 c. 2 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo

Art. 262 c. 2 lett. c)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 2 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo

Richiamato da

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.