TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE›CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO›SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
ART. 250
Notifica
Testo dell'articolo
1.
Prima dell’inizio dei lavori di cui all’ articolo 246 , il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.247
2.
La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
- ubicazione del cantiere;
- tipi e quantitativi di amianto manipolati;
- attività e procedimenti applicati;
- numero di lavoratori interessati;
- data di inizio dei lavori e relativa durata;
- misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.
3.
Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e.
4.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.
Cosa si rischia
Art. 262 c. 2 lett. a)
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo
Art. 262 c. 2 lett. c)
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 2 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo
Richiamato da
- Art. 249 c. 2 — Valutazione del rischio
- Art. 262 c. 2 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.