TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE›CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO›SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
ART. 257
Informazione dei lavoratori
Testo dell'articolo
1.
Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 36 , il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:
- i rischi per la salute dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto; TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE D.lgs. 09 aprile 2008 n.
- le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
- le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
- le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l’esposizione;
- l’esistenza del valore limite di cui all’ articolo 254 e la necessità del monitoraggio ambientale.
2.
Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell’aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall’ articolo 254 , il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate.
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.