TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA
ART. 280

Registri degli esposti e degli eventi accidentali

In vigore7 commi2 sanzioni collegate

Testo dell'articolo

1.
I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.
2.
Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3.
Il datore di lavoro:
  1. consegna copia del registro di cui al comma 1 all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
  2. comunica all’ISPESL e all’organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l’aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio;
  3. in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna all’Istituto superiore di sanità e all’organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all’ISPESL copia del medesimo registro nonché per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio;
  4. in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all’ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio.
4.
Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.
5.
La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
6.
I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sentita la Commissione consultiva permanente.
7.
L’ISPESL trasmette annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1. TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI D.lgs. 09 aprile 2008 n.

Cosa si rischia

Art. 282 c. 2 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1 — i dirigenti sono puniti ricavato dal testo

Art. 282 c. 2 lett. c)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 3 — i dirigenti sono puniti ricavato dal testo

Richiamato da

  • Art. 282 c. 2 — Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.