TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICAPO IV - SANZIONI
ART. 282

Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

In vigore2 commi

Testo dell'articolo

1.
Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell’ articolo 271 , commi 1, 3 e 5;
2.
Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:
  1. con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione degli articoli 270 , commi 1 e 4, 271, comma 2, 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3, 275, 276, 278, 279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2;
  2. con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.139,08 a 2.847,69 euro per la violazione degli articoli 269 , commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2;
  3. con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione dell’ articolo 280 , commi 3 e.

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.