ALLEGATO 26XXVI

Prescrizioni Per La Segnaletica Dei Contenitori E Delle Tubazioni

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PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI

PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI

1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele18 classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del

Regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose19 e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose20 devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento.

Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.

L’etichettatura di cui al primo comma può essere:

• sostituita da cartelli di avvertimento di cui all’ALLEGATO XXV che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell’allegato XXV, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all’allegato V del Regolamento (CE) n. 1272/2008;

• completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa21 e dai dettagli sui rischi connessi;

• completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l’Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose22.23

Richiami all’Allegato XXVI, punto 1:

- ALL. XXIV, punto 12 - ALL. XXVI, punto 3 - ALL. XXVI, punto 4 - ALL. XXVI, punto 5

2. La segnaletica di cui sopra deve essere applicata come segue:

• sul lato visibile o sui lati visibili;

• in forma rigida, autoadesiva o verniciata.

Richiami all’Allegato XXVI, punto 2:

- ALL. XXVI, punto 4

3. All’etichettatura di cui al punto 1 che precede si applicano, se del caso, i criteri in materia di caratteristiche intrinseche previsti all’ALLEGATO XXV, punto 1.4 e le condizioni di impiego di cui all’ALLEGATO XXV, punto 2, riguardanti i cartelli di segnalazione.

Richiami all’Allegato XXVI, punto 3:

- ALL. XXVI, punto 4

4. L’etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere applicata, fatte salvi i punti 1, 2 e 3, in modo visibile vicino ai punti che presentano maggiore pericolo, quali valvole e punti di raccordo, e deve comparire ripetute volte.

5. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all’ALLEGATO XXV, punto 3.2, o indicati conformemente al punto 1 del presente allegato, tranne nel caso in cui l’etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.

Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell’allegato XXV per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all’allegato V del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

I cartelli o l’etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell’area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.24

Richiami all’Allegato XXVI:

- Art. 163, co. 1 - Art. 163, co. 2 - ALL. XXIV, punto 1.1 - ALL. XXIV, punto 2.1.2

18 Modifica introdotta dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016).

19 Modifica introdotta dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016).

20 Modifica introdotta dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016).

21 Modifica introdotta dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016).

22 Modifica introdotta dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016).

23 Sezione così modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016).

24 Sezione così modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016).