TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO›CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 163
Obblighi del datore di lavoro
Testo dell'articolo
1.
Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all’ articolo 28 , risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 prescrizioni di cui agli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII .
2.
Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII , il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica.
3.
Il datore di lavoro, per regolare il traffico all’interno dell’impresa o dell’unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell’ ALLEGATO XXVIII .
Cosa si rischia
Art. 165 c. 1 lett. a)
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione di questo articolo — il dirigente sono puniti ricavato dal testo
Richiamato da
- Art. 165 c. 1 — Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.