TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVOROCAPO II - SANZIONI
ART. 164

Informazione e formazione

In vigore1 comma

Testo dell'articolo

1.
Il datore di lavoro provvede affinché:
  1. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all’interno dell’impresa ovvero dell’unità produttiva;
  2. i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l’uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.