TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE›CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
ART. 230
Cartelle sanitarie e di rischio
Testo dell'articolo
1.
Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’ articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto dall’ articolo 25 , comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l’altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.
2.
Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma.
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.