TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSECAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
ART. 229

Sorveglianza sanitaria

In vigore8 commi4 sanzioni collegate4 modifiche

Testo dell'articolo

1.
Fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 224 , comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’ articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni di categoria 2, mutageni di categoria 2 e tossici per la riproduzione di categoria 2 o con effetti sull'allattamento.
2.
La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
  1. prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione;
  2. periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
  3. all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
3.
Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
4.
Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.
5.
Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l’allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell’articolo.
6.
Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.
7.
Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
  1. sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell’ articolo 223 ;
  2. sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
  3. tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
  4. prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un’esposizione simile.
8.
L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.

Cosa si rischia

Art. 262 c. 2 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 7 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo

Art. 262 c. 2 lett. b)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo

Art. 263 c. 1 lett. b)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1 — il preposto è punito ricavato dal testo

Art. 264 c. 1 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 3 ricavato dal testo

Come è cambiato

  1. Commento personale: dalla lettura dell’articolo non si ravvisano norme od obblighi di competenza del preposto

  2. Comma così modificato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016).

  3. Comma modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro” (G.U. n. 226 del 26/09/2024 - in vigore dal 11/10/2024);

  4. Commento personale: dalla lettura dell’articolo non si ravvisano norme od obblighi di competenza del preposto TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81

Richiamato da

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.