TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI›CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 267
Definizioni
Testo dell'articolo
1.
Ai sensi del presente Titolo s’intende per:
- agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
Richiamato da
- Art. 286 c. 1 — Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.