TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI›CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 270
Autorizzazione
Testo dell'articolo
1.
Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell’esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2.
La richiesta di autorizzazione è corredata da:
- le informazioni di cui all’ articolo 269 , comma 1;
- l’elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3.
L’autorizzazione è rilasciata dai competenti uffici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sentito il parere dell’Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L’accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l’autorizzazione ne comporta la revoca.
4.
Il datore di lavoro in possesso dell’autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo.
5.
I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma.
6.
Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica all’organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell’utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l’utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e.
Cosa si rischia
Art. 282 c. 2 lett. a)
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1 — i dirigenti sono puniti ricavato dal testo
Richiamato da
- Art. 282 c. 2 — Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.