TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
ART. 273

Misure igieniche

In vigore2 commi1 sanzione collegata

Testo dell'articolo

1.
In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all’ articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
  1. i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
  2. i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
  3. i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell’utilizzazione successiva;
  4. gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
2.
Nelle aree di lavoro in cui c’è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici. Sanzion i Penali

Cosa si rischia

Art. 282 c. 2 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1 — i dirigenti sono puniti ricavato dal testo

Richiamato da

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.