TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI›CAPO IV - SANZIONI
ART. 285
Sanzioni a carico dei lavoratori
Testo dell'articolo
1.
I lavoratori sono puniti:
- con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 427,16 a 1.139,08 euro per la violazione dell’ articolo 277 , comma 3;
- con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da 142,38 a 569,53 euro per la violazione dell’ articolo 277 , comma.
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.