TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICICAPO IV - SANZIONI
ART. 285

Sanzioni a carico dei lavoratori

In vigore1 comma

Testo dell'articolo

1.
I lavoratori sono puniti:
  1. con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 427,16 a 1.139,08 euro per la violazione dell’ articolo 277 , comma 3;
  2. con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da 142,38 a 569,53 euro per la violazione dell’ articolo 277 , comma.

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.