TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE›CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
ART. 75
Obbligo di uso
Testo dell'articolo
1.
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Richiamato da
- Art. 87 c. 2 — Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
- Art. 210 c. 5 — Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.