TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
ART. 75

Obbligo di uso

In vigore1 comma

Testo dell'articolo

1.
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Richiamato da

  • Art. 87 c. 2 — Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
  • Art. 210 c. 5 — Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.