TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
ART. 77

Obblighi del datore di lavoro

In vigore5 commi3 modifiche

Testo dell'articolo

1.
Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
  1. effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
  2. individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a),
2.
Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:
  1. entità del rischio;
  2. frequenza dell’esposizione al rischio;
  3. caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
  4. prestazioni del DPI.
3.
Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’ articolo 79 , comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo.
4.
Il datore di lavoro:
  1. mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
  2. provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
  3. fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
  4. destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
  5. informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
  6. rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
  7. stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
  8. assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
5.
In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
  1. per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475(N), appartenga alla terza categoria;
  2. per i dispositivi di protezione dell’udito.

Come è cambiato

  1. Articolo così modificato dall’art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio”, pubblicato sulla GU n. 59 del 11/03/2019, in vigore dal 12/03/2019;

  2. Articolo così modificato dall’art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio”, pubblicato sulla GU n. 59 del 11/03/2019, in vigore dal 12/03/2019;

  3. La Direttiva 89/686/CEE, recepita con decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, è abrogata, a decorrere dal 21 aprile 2018, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 marzo 2016, L 81/51 del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 (LINK ESTERNO). Tale regolamento è entrato in vigore il 20 Aprile 2016, ma si applicherà a decorrere dalla predetta data di abrogazione della Direttiva 89/686/CEE, fatto salvo per le eccezioni rappresentate: 1) dagli articoli da 20 a 36 e dall’articolo 44 che si applicheranno a decorrere dal 21 ottobre 2016; 2) dall’articolo 45, paragrafo 1, che si applicherà a decorrere dal 21 marzo 2018. TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Richiamato da

  • Art. 78 c. 1 — Obblighi dei lavoratori
  • Art. 79 c. 1 — Criteri per l’individuazione e l’uso
  • Art. 87 c. 3 — Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
  • Art. 87 c. 4 — Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.