TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALECAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
ART. 79

Criteri per l’individuazione e l’uso

In vigore3 commi2 modifiche

Testo dell'articolo

1.
Il contenuto dell’ ALLEGATO VIII , costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’ articolo 77 , commi 1 e 4. TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.lgs. 09 aprile 2008 n.
2.
Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’ articolo 6 , tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
  1. i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI;
  2. le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.
2-bis.
Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2001156, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti.

Come è cambiato

  1. Nota personale: il D.M. 2 maggio 2001 è stato pubblicato nel S.O. n. 226 della Gazzetta Ufficiale n. 209 dell’8 settembre 2001.

  2. Comma così modificato dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81

Richiamato da

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.