TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI›CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
ART. 100
Piano di sicurezza e di coordinamento
Testo dell'articolo
1.
Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’ ALLEGATO XI , con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo 181, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’ ALLEGATO XV . Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’ ALLEGATO XV .
2.
Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.
3.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.
5.
L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.
6-bis.
Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’ articolo 97 comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’ articolo 118 , comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo
Cosa si rischia
Art. 157 c. 1 lett. b)
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 6 — il responsabile dei lavori sono puniti ricavato dal testo
Art. 159 c. 2 lett. a)
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 3 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo
Art. 159 c. 2 lett. d)
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 4 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo
Art. 160 c. 1 lett. a)
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 3 ricavato dal testo
Richiamato da
- Art. 90 c. 10 — Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
- Art. 91 c. 1 — Obblighi del coordinatore per la progettazione
- Art. 92 c. 1 — Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
- Art. 96 c. 2 — Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
- Art. 102 c. 1 — Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
- Art. 104-bis c. 1 — Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
- Art. 159 c. 2 — Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
- Art. 160 c. 1 — Sanzioni per i lavoratori autonomi
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.