TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
ART. 96

Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

In vigore3 commi7 sanzioni collegate

Testo dell'articolo

1.
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
  1. adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’ ALLEGATO XIII ;
  2. predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
  3. curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
  4. curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
  5. curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
  6. curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
  7. redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’ articolo 89 , comma 1, lettera h)173.
1-bis.
La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo.
2.
L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’ articolo 100 , nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’ articolo 17 comma 1, lettera a), all‘ articolo 26 , commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’ articolo 29 , comma.

Cosa si rischia

Art. 159 c. 1

Arresto da tre a sei mesi · ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euroPer la violazione del comma 1, lettera g) ricavato dal testo

Art. 159 c. 2 lett. c)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1, lettera a) — il dirigente sono puniti ricavato dal testo

Art. 159 c. 2 lett. c)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1, lettera b) — il dirigente sono puniti ricavato dal testo

Art. 159 c. 2 lett. c)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1, lettera c) — il dirigente sono puniti ricavato dal testo

Art. 159 c. 2 lett. c)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1, lettera d) — il dirigente sono puniti ricavato dal testo

Art. 159 c. 2 lett. c)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1, lettera e) — il dirigente sono puniti ricavato dal testo

Art. 159 c. 2 lett. c)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1, lettera f) — il dirigente sono puniti ricavato dal testo

Richiamato da

  • Art. 97 c. 2 — Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
  • Art. 159 c. 1 — Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
  • Art. 159 c. 2 — Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.