TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI›CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
ART. 102
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Testo dell'articolo
1.
Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’ articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.
Richiamato da
- Art. 104 c. 1 — Modalità attuative di particolari obblighi
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.