TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
ART. 101

Obblighi di trasmissione

In vigore3 commi2 sanzioni collegate2 modifiche

Testo dell'articolo

1.
Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2.
Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3.
Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.

Cosa si rischia

Art. 157 c. 1 lett. c)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1 — il responsabile dei lavori sono puniti ricavato dal testo

Art. 159 c. 2 lett. d)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 2 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo

Come è cambiato

  1. Si riporta l’art 90 comma 10: In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.

  2. Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), della Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012. Vedasi anche la nota all’art. 28 comma 1 TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.