TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
ART. 104-BIS

Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili

In vigore1 comma2 modifiche

Testo dell'articolo

1.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all’ articolo 89 , comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’ articolo 100 , comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’ articolo 91 , comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.

Come è cambiato

  1. Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. d), della Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012. Si riporta il comma 2 della Legge 1 ottobre 2012, n. 177: “L’albo di cui al comma 4-bis dell’articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto, sulla base di una proposta formulata da una commissione di cinque esperti designati dai medesimi Ministri della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione al medesimo albo, nonché per le successive verifiche biennali. Ai componenti della commissione di esperti di cui al periodo precedente non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.” Vedasi anche la nota all’art. 28 comma 1.

  2. Articolo inserito dall’art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (G.U. n.144 del 21/06/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63). Ai sensi dell’art. 32 comma 2 del predetto D.L. il decreto di cui all’art. 104-bis sarà adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso; TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.