TITOLO VIII - AGENTI FISICICAPO III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
ART. 210

Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

In vigore8 commi2 sanzioni collegate1 modifiche

Testo dell'articolo

1.
A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all’ articolo 208 sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell’ articolo 209 , comma 1, dimostri che i pertinenti valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sensoriali e ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sanitari, tenendo conto in particolare:
  1. di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
  2. della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
  3. delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
  4. degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
  5. della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
  6. della limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
  7. della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
  8. di misure appropriate al fine di limitare e controllare l’accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere;
  9. in caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e procedure volte a gestire le scariche elettriche e le correnti di contatto mediante mezzi tecnici e mediante la formazione dei lavoratori.
2.
Sulla base della valutazione dei rischi di cui all’ articolo 209 , il datore di lavoro elabora e applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti di cui all’articolo.
3.
Il datore di lavoro, in conformità all’ articolo 183 , adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e, se del caso, a valutazioni individuali dei rischi, in particolare nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 210-bis, di essere portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, o hanno dichiarato l’uso di dispositivi medici sul corpo o nei confronti delle lavoratrici in stato di gravidanza che hanno informato il datore di lavoro della loro condizione.
4.
Sulla base della valutazione dei rischi di cui all’ articolo 209 , i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i VA sono indicati con un’apposita segnaletica conforme a quanto stabilito nel titolo V del presente decreto, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. Le aree in questione sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse è limitato in maniera opportuna.
5.
Nei casi di cui all’ articolo 208 , commi 3 e 4, sono adottate misure di protezione specifiche, quali l’informazione e la formazione dei lavoratori a norma dell’articolo 210-bis, l’uso di strumenti tecnici e la protezione individuale, da realizzarsi anche mediante la messa a terra degli oggetti di lavoro, il collegamento elettrico dei lavoratori con gli oggetti di lavoro nonché, se del caso e a norma degli articoli 75 , 76 e 77, con l’impiego di scarpe e guanti isolanti e di indumenti protettivi.
6.
Nel caso di cui all’ articolo 208 , comma 5, sono adottate misure di protezione specifiche, quali il controllo dei movimenti.
7.
I lavoratori non devono essere esposti a valori superiori ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali a meno che non sussistano le condizioni di cui all’ articolo 212 , e all’ articolo 208 , commi 3, 4 e 5. Qualora, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i VLE relativi agli effetti sanitari o i VLE relativi agli effetti sensoriali sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei VLE. Il datore di lavoro individua e registra le cause del superamento dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali e modifica di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Le misure di protezione e prevenzione modificate sono conservate con le modalità di cui all’articolo.
8.
Nei casi di cui all’ articolo 208 , commi 3, 4 e 5, nonché nell’ipotesi in cui il lavoratore riferisce la comparsa di sintomi transitori, il datore di lavoro aggiorna, se necessario, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione. Ai fini del presente comma, i sintomi transitori possono comprendere:
  1. percezioni ed effetti sensoriali nel funzionamento del sistema nervoso centrale, nella testa, indotti da campi magnetici variabili nel tempo;
  2. effetti indotti da campi magnetici statici, quali vertigini e nausea.

Cosa si rischia

Art. 219 c. 2 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo

Art. 219 c. 2 lett. b)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione di questo articolo — il dirigente sono puniti ricavato dal testo

Come è cambiato

  1. Articolo così modificato dal Decreto Legislativo 1 agosto 2016, n. 159 (GU n.192 del 18/08/2016, in vigore dal 02/09/2016). TITOLO VIII - AGENTI FISICI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81

Richiamato da

  • Art. 166 — Sanzioni a carico del preposto (abrogato)
  • Art. 208 c. 2 — Valori limite di esposizione e valori d’azione
  • Art. 208 c. 3 — Valori limite di esposizione e valori d’azione
  • Art. 208 c. 4 — Valori limite di esposizione e valori d’azione
  • Art. 208 c. 5 — Valori limite di esposizione e valori d’azione
  • Art. 208 c. 6 — Valori limite di esposizione e valori d’azione

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.