Sorveglianza sanitaria
Testo dell'articolo
- nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’ articolo 6 ;
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
- visita medica, anche in fase preassuntiva, preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
- lettera soppressa dall’art. 26 del D.lgs. 3 agosto 2009, n.
- per accertare stati di gravidanza;
- negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
Cosa si rischia
Arresto da due a quattro mesi · ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euroPer la violazione del comma 3 ricavato dal testo
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 3 ricavato dal testo
Come è cambiato
I contenuti delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, di cui all'articolo 40 e all'allegato 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono integrati, mediante apposita voce e secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, con la previsione dei rischi derivanti dall'esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, così come disposto dall’art. 21 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro” (G.U. n. 226 del 26/09/2024 - in vigore dal 11/10/2024);
Comma modificato dall’art. 1, Legge 13/12/2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro” (G.U. n. 303 del 28/12/2024, in vigore dal 12/01/2025). TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;110 e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.111
Comma abrogato dall’art. 1, Legge 13/12/2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro” (G.U. n. 303 del 28/12/2024, in vigore dal 12/01/2025).
Comma modificato dall’art. 1, Legge 13/12/2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro” (G.U. n. 303 del 28/12/2024, in vigore dal 12/01/2025).
Comma modificato dall’art. 1, Legge 13/12/2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro” (G.U. n. 303 del 28/12/2024, in vigore dal 12/01/2025).
Comma modificato dall’art. 1, Legge 13/12/2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro” (G.U. n. 303 del 28/12/2024, in vigore dal 12/01/2025).
Comma modificato dall’art. 1, Legge 13/12/2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro” (G.U. n. 303 del 28/12/2024, in vigore dal 12/01/2025).
Comma modificato dall’art. 1, Legge 13/12/2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro” (G.U. n. 303 del 28/12/2024, in vigore dal 12/01/2025). TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 settore agricolo • DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - (Sorveglianza sanitaria per i lavoratori a tempo determinato e stagionali del settore agricolo e della pesca) • Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, rep 2540 del 16/03/2006 ad oggetto “Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. (LINK ESTERNO) • Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, rep 178/CSR del 18/07/2008 ad oggetto “Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 sul documento recante “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi” (LINK ESTERNO)
Richiamato da
- Art. 18 c. 1 — Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
- Art. 21 c. 2 — Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
- Art. 25 c. 1 — Obblighi del medico competente
- Art. 42 c. 1 — Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
- Art. 104 c. 2 — Modalità attuative di particolari obblighi
- Art. 168 c. 2 — Obblighi del datore di lavoro
- Art. 176 c. 1 — Sorveglianza sanitaria
- Art. 176 c. 2 — Sorveglianza sanitaria
- Art. 176 c. 5 — Sorveglianza sanitaria
- Art. 185 c. 1 — Sorveglianza sanitaria
- Art. 211 c. 2 — Sorveglianza sanitaria
- Art. 229 c. 1 — Sorveglianza sanitaria
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.