TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE›CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI, MUTAGENI O DA SOSTANZE TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE›SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
ART. 238
Misure tecniche
Testo dell'articolo
1.
Il datore di lavoro:
- assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
- dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
- provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.
2.
Nelle zone di lavoro di cui all’ articolo 237 , comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
Cosa si rischia
Art. 262 c. 2 lett. a)
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo
Richiamato da
- Art. 264-bis c. 1 — Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.