TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSECAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI, MUTAGENI O DA SOSTANZE TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONESEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
ART. 239

Informazione e formazione

In vigore5 commi2 sanzioni collegate2 modifiche

Testo dell'articolo

1.
Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
  1. gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
  2. le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
  3. le misure igieniche da osservare;
  4. la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
  5. il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze;
  6. l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria per le sostanze per le quali è stato fissato un valore limite biologico di cui all’ allegato XLIII-bis .
2.
Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma.
3.
L’informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi e in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro.
3-bis.
L'informazione e la formazione di cui al comma 3 devono essere periodicamente offerte, con periodicità almeno quinquennale, nelle strutture sanitarie pubbliche e private a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze
4.
Il datore di lavoro provvede inoltre affinchè gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile in conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008 o ad altre normative applicabili.

Cosa si rischia

Art. 262 c. 2 lett. b)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo

Art. 263 c. 1 lett. b)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1 — il preposto è punito ricavato dal testo

Come è cambiato

  1. Commento personale all’art. 238: Il titolo “Misure tecniche” andrebbe modificato in “Misure igieniche” (si veda l’art. 65 del D.lgs. 19/09/1994, n. 626)

  2. Commi modificati dall’art. 13 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro” (G.U. n. 226 del 26/09/2024 - in vigore dal 11/10/2024); TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.