Valutazione del rischio
Testo dell'articolo
- le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o di processi industriali di cui all' ALLEGATO XLII , con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;
- i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
- il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze
Cosa si rischia
Arresto da tre a sei mesi · ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euroPer la violazione del comma 1 ricavato dal testo
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 3 — il preposto è punito ricavato dal testo
Come è cambiato
Commi modificati dall’art. 10 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro” (G.U. n. 226 del 26/09/2024 - in vigore dal 11/10/2024);
Modifica introdotta dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016).
Commento personale: dalla lettura dell’articolo non si ravvisano norme od obblighi di competenza del preposto
Commi modificati dall’art. 11 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro” (G.U. n. 226 del 26/09/2024 - in vigore dal 11/10/2024); TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 tossiche per la riproduzione; d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota, e il grado della stessa; e) le misure preventive e protettive applicate e il tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati; f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione e le sostanze e miscele eventualmente utilizzate come sostituti.
Richiamato da
- Art. 235 c. 3-ter — Sostituzione e riduzione
- Art. 242 c. 1 — Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
- Art. 242 c. 5 — Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.