Registro di esposizione e cartelle sanitarie
Testo dell'articolo
- trasmette copia del registro di cui al comma 1 all'INAIL ed all’organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
- consegna, a richiesta, all’Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
- in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all’organo di vigilanza competente per territorio;
- in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni o a sostanze tossiche per la riproduzione, il datore di lavoro chiede all'INAIL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma.
Cosa si rischia
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 3 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione di questo articolo ricavato dal testo
Come è cambiato
Comma modificato dall’art. 16 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro” (G.U. n. 226 del 26/09/2024 - in vigore dal 11/10/2024);
Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, del D.lgs. 1 giugno 2020, n. 44, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”, pubblicato sulla G.U. n. 145 del 09/06/2020;
Commento personale: dalla lettura dell’articolo non si ravvisano norme od obblighi di competenza del preposto
Commi modificati dall’art. 17 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro” (G.U. n. 226 del 26/09/2024 - in vigore dal 11/10/2024); TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 giugno 2003, n. 196(N), e successive modificazioni.
Richiamato da
- Art. 259 c. 2 — Sorveglianza sanitaria
- Art. 260 c. 1 — Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
- Art. 262 c. 2 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
- Art. 264 c. 1 — Sanzioni per il medico competente
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.