TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI›CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 268
Classificazione degli agenti biologici
Testo dell'articolo
1.
Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
- agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2.
Nel caso in cui l’agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
3.
L’ ALLEGATO XLVI riporta l’elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e.
Richiamato da
- Art. 55 c. 2 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
- Art. 271 c. 1 — Valutazione del rischio
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.