TITOLO I - PRINCIPI COMUNICAPO IV - DISPOSIZIONI PENALISEZIONE I - SANZIONI
ART. 55

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

In vigore7 commi4 modifiche

Testo dell'articolo

1.
È punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro il datore di lavoro:
  1. per la violazione dell’ articolo 29 , comma 1;
  2. che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’ articolo 17 , comma 1, lettera b), o per la violazione dell’ articolo 34 , comma.
2.
Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
  1. nelle aziende di cui all’ articolo 31 , comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
  2. in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’ articolo 268 , comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
  3. per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3.
È punito con l’ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’ articolo 17 , comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’ articolo 28 , comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’ articolo 29 , commi 2 e.
4.
È punito con l’ammenda da 1.423,83 a 2.847,69 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’ articolo 17 , comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’ articolo 28 , comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).
5.
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a. con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 3 , comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e) e 4, 45, comma 1;
  1. con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione dell’ articolo 26 , comma 1, lettera a);
  2. con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per la violazione dell’ articolo 18 , comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
  3. con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18 , comma 1, lettere a), b-bis), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo, e 8-bis;130
  4. con l’ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 18 , comma 1, lettere g), n), p) seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
  5. con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.847,69 a 9.397,33 euro per la violazione degli articoli 29 , comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
  6. con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 6.407,28 euro per la violazione dell’ articolo 18 , comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
  7. con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione dell’ articolo 18 , comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell’ articolo 25 , comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell’ articolo 35 , comma 5;
  8. con la sanzione amministrativa pecuniaria da 142,38 a 711,92 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’ articolo 26 , comma 8;
  9. con la sanzione amministrativa pecuniaria da 71,19 a 427,16 euro in caso di violazione dell’ articolo 18 , comma 1, lettera aa).
6.
L’applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
6-bis.
In caso di violazione delle disposizioni previste dall’ articolo 18 , comma 1, lettera g), e dall’ articolo 37 , commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la

Come è cambiato

  1. Comma modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro” (G.U. n. 226 del 26/09/2024 - in vigore dal 11/10/2024);

  2. Lettera così modificata dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

  3. Commento personale: si riportano i valori delle ammende così come stabilito dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Tali valori non sono rivalutati secondo il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 111 del 20 settembre 2023 (avviso nella G.U. n. 242 del 16/10/2023), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.) in quanto, con Nota prot. n. 724 del 30 ottobre 2023, l’INL “si fa riserva di fornire specifiche indicazioni a seguito di ulteriori chiarimenti che saranno forniti dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

  4. Lettera così modificata dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati. 131

Richiamato da

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.