TITOLO I - PRINCIPI COMUNI›CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI›SEZIONE II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE
ART. 58
Sanzioni per il medico competente
Testo dell'articolo
1.
Il medico competente è punito:
- con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 284,77 a 1.139,08 euro per la violazione dell’ articolo 25 , comma 1, lettere d), e), primo periodo;
- con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro per la violazione dell’ articolo 25 , comma 1, lettere b), c) e g);
- con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 569,53 a 2.278,14 euro per la violazione dell’ articolo 25 , comma 1, lettera a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
- con la sanzione amministrativa pecuniaria da 854,30 a 2847,69 euro per la violazione dell’ articolo 25 , comma 1, lettere h), i);
- con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 40 , comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.