TITOLO I - PRINCIPI COMUNI›CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO›SEZIONE V - SORVEGLIANZA SANITARIA
ART. 40
Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
Testo dell'articolo
1.
Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B .108
2.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL.
2-bis.
Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B del presente decreto e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo
Cosa si rischia
Art. 58 c. 1 lett. e)
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1 ricavato dal testo
Richiamato da
- Art. 58 c. 1 — Sanzioni per il medico competente
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.