Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Testo dell'articolo
- elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività;
- interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all’ articolo 2 , comma 1, lettera p), per verificare l’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;
- consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia all’individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;
- progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformità ai criteri e alle modalità elaborati ai sensi degli articoli 6 e.
- formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all’ articolo 32 ;
- promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;
- partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui all’ articolo 5 ;
- consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui all’ articolo 6 ;
- elaborazione e raccolta e diffusione delle buone prassi di cui all’ articolo 2 , comma 1, lettera v);
- predisposizione delle linee guida di cui all’ articolo 2 , comma 1, lettera z);
- contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall’articolo.
- raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;
- concorre, alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con l’ISPESL;
- partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;
- svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
- interviene nelle materie di competenza dell’Istituto, su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dei controlli che richiedono un’elevata competenza scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- è organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori;
- svolge attività di organismo notificato per attestazioni di conformità relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato;
- è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;
- fornisce consulenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, agli altri Ministeri e alle Regioni e alle Province autonome in materia salute e sicurezza del lavoro;
- fornisce assistenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alle Regioni e alle Province autonome per l’elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia;
- supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- può svolgere, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l’attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;
- effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula, pareri e proposte circa la congruità della Norma Tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente;
- assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per l’accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione;
- diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui all’ articolo 2 , comma 1, lettera v);
- coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di focal point italiano nel network informativo dell’Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- supporta l’attività di monitoraggio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulla applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
- raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;
- concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con l’ISPESL;
- finanzia, nell’ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- supporta, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di salute per il settore marittimo, anche mediante convenzioni con l’INAIL, le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurare il loro reinserimento lavorativo;
- eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1187, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296(N), con riferimento agli infortuni del settore marittimo. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007. Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Come è cambiato
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010 n. 122 pubblicato sul S.O. n. 174 alla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010 l’IPSEMA e l’ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all’INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l’INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Tale disposizione entra in vigore il 31/05/2010.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010 n. 122 pubblicato sul S.O. n. 174 alla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010 l’IPSEMA e l’ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all’INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l’INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Tale disposizione entra in vigore il 31/05/2010.
Commento personale all’art.9: la frase “di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per la parte concernente i funzionari dell’Ispesl” sembra essere una ripetizione d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1187, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296(N). In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007. Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; d-bis) può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Richiamato da
- Art. 300 c. 1 — Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
- Art. 300 c. 2 — Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
- Art. 300 c. 3 — Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.