TITOLO I - PRINCIPI COMUNI›CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE
ART. 7
Comitati regionali di coordinamento
Testo dell'articolo
1.
Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all’ articolo 5 e con la Commissione di cui all’ articolo 6 , presso ogni Regione e Provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008.
1-bis.
Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l’anno e può essere convocato anche su richiesta dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.23
Richiamato da
- Art. 13 c. 4 — Vigilanza
- Art. 31 c. 6 — Servizio di prevenzione e protezione
- Art. 51 c. 7 — Organismi paritetici
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.