Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Testo dell'articolo
- la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’ Allegato I ;
- nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
- nelle ipotesi di cui all’ Allegato I , il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello
Come è cambiato
Comma così modificato dall’art. 13, Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (GU Serie Generale n. 252 del 21/10/2021) convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) al Capo III ‘Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro’.
Comma così modificato dall’art. 13, Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (GU Serie Generale n. 252 del 21/10/2021) convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) al Capo III ‘Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro’.
Comma introdotto dall’art. 13, Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (GU Serie Generale n. 252 del 21/10/2021) convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) al Capo III ‘Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro’.
Articolo così modificato dall’art. 13, Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (GU Serie Generale n. 252 del 21/10/2021) convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) al Capo III ‘Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro’. TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 assenza delle condizioni richieste dalla normative, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I. Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, fatte salve le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante modalità informatiche40. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro41 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Comma così modificato dall’art. 12-sexies, comma 1 del D.L. 21.03.2022, n. 21 (GU 21/03/2022, n.67) convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 (GU 20/05/2022, n. 117)
Commento personale: si riportano i valori della sanzione amministrativa così come stabilito dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Tali valori non sono rivalutati secondo il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 111 del 20 settembre 2023 (avviso nella G.U. n. 242 del 16/10/2023), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.) in quanto, con Nota prot. n. 724 del 30 ottobre 2023, l’INL “si fa riserva di fornire specifiche indicazioni a seguito di ulteriori chiarimenti che saranno forniti dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”. TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.
Commento personale: si riportano i valori delle ammende così come stabilito dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Tali valori non sono rivalutati secondo il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 111 del 20 settembre 2023 (avviso nella G.U. n. 242 del 16/10/2023), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.) in quanto, con Nota prot. n. 724 del 30 ottobre 2023, l’INL “si fa riserva di fornire specifiche indicazioni a seguito di ulteriori chiarimenti che saranno forniti dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”. TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 occasionali • Nota del 01/03/2022, prot. n. 393 - Oggetto: art. 13, D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021 - obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali - integrazione FAQ del 27 gennaio 2022 • Nota INL del 07/06/2022, prot. n. 1159 Oggetto: art. 14 D.lgs. n. 81/2008 - provvedimenti di sospensione - attività non differibili. • Nota INL del 24/01/2023 prot. n. 162 - Oggetto: art. 14, D.lgs. n. 81/2008 - adozione provvedimento di sospensione e microimpresa - richiesta parere. • Lettera circolare del 06/04/2023 prot. 642 - Oggetto: art. 14, comma 16, D.lgs. n. 81/2008 - decadenza del provvedimento di sospensione a seguito di decreto di archiviazione del giudice penale.
Richiamato da
- Art. 27 c. 8 — Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti
- Art. 46 c. 5 — Prevenzione incendi
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.