TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
ART. 94

Obblighi dei lavoratori autonomi

In vigore1 comma1 sanzione collegata

Testo dell'articolo

1.
I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Cosa si rischia

Art. 160 c. 1 lett. b)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione di questo articolo ricavato dal testo

Richiamato da

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.