TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTASEZIONE II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ART. 110

Luoghi di transito

In vigore1 comma

Testo dell'articolo

1.
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l’adozione di misure o cautele adeguate.

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.