TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI›CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA›SEZIONE VIII - DEMOLIZIONI
ART. 152
Misure di sicurezza
Testo dell'articolo
1.
La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall’opera in demolizione.
2.
È vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.
3.
Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.
Cosa si rischia
Art. 159 c. 2 lett. b)
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo
Art. 160 c. 1 lett. c)
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 2, lettera a) ricavato dal testo
Art. 160 c. 1 lett. c)
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 2, lettera c) ricavato dal testo
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.