TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI›CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA›SEZIONE IV - PONTEGGI IN LEGNAME E ALTRE OPERE PROVVISIONALI
ART. 124
Deposito di materiali sulle impalcature
Testo dell'articolo
1.
Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
2.
Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento del lavoro.
Cosa si rischia
Art. 160 c. 1 lett. c)
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione di questo articolo ricavato dal testo
Richiamato da
- Art. 160 c. 1 — Sanzioni per i lavoratori autonomi
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.