TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTASEZIONE IV - PONTEGGI IN LEGNAME E ALTRE OPERE PROVVISIONALI
ART. 122

Ponteggi ed opere provvisionali

In vigore1 comma

Testo dell'articolo

1.
Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’ ALLEGATO XVIII .

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.