TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI›CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA›SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ART. 115
Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
Testo dell'articolo
1.
Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’ articolo 111 , comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
- assorbitori di energia;
- connettori;
- dispositivo di ancoraggio;
- cordini;
- dispositivi retrattili;
- guide o linee vita flessibili;
- guide o linee vita rigide;
- imbracature.
2.
Comma abrogato dall’art. 115 del D.lgs. 3 agosto 2009, n.
3.
Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
4.
Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.